Dall’1.1.2019 nuovo limite di reddito per i figli a carico (solo se under 25)

Dall’1.1.2019 nuovo limite di reddito per i figli a carico (solo se under 25)

• Legge n. 205/2017, articolo 1, comma 252
Come noto, l’articolo 12 del TUIR (DPR n. 917/1986) disciplina le detrazioni per carichi di famiglia, intendendo per tali
• le detrazioni per figli a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati;
• le detrazioni per il coniuge a carico (non legalmente ed effettivamente separato);
• l’ulteriore detrazione per famiglie numerose;
• le detrazioni per altri familiari a carico, diversi dal coniuge e dai figli, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Le suddette detrazioni spettano con riferimento ai familiari fiscalmente a carico, ossia i familiari che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, e sono quantificate in base al soggetto a carico (coniuge, figli o altri familiari), eventualmente al numero di figli o altri familiari a carico e all’ammontare del reddito posseduto.
A tale riguardo, preme ricordare che l’articolo 1, commi 252-253, della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017 – cfr. Aggiornamento AP n. 003/2018), ha apportato alcune modifiche all’art. 12, comma 2, del TUIR, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019.
Più precisamente, i commi 252 e 253 della Legge di Bilancio 2018 stabiliscono che:
“252. All’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro». 253. La disposizione di cui al comma 252 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.”
Dal 1° gennaio 2019, pertanto, l’art. 12, comma 2, del TUIR risulterà così riformulato:
“Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.”
In altre parole, dal 1° gennaio 2019, ferme restando tutte le altre disposizioni normative in materia di detrazioni (modalità di richiesta, regole di calcolo, riconoscimento su base mensile, ripartizione tra i genitori…), viene innalzato a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni.
Preme ribadire che il nuovo limite di reddito sarà operativo dal 1° gennaio 2019 ed interesserà esclusivamente i figli di età non superiore a 24 anni (quindi fino a 24 anni e 364 giorni).
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