Quota 100 ed altre novità previdenziali

Quota 100 ed altre novità previdenziali

• Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019
Il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 23 del 28 gennaio 2019) ha introdotto una serie di nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenze della pensione anticipata per alcune categorie di soggetti, nonché altre innovazioni in materia previdenziale.
QUOTA 100
Come anticipato in premessa, il comma 445, articolo 1, della Legge n. 145/2018 ha disposto, alla lettera d), l’aumento nella misura:
• del 20%, delle sanzioni connesse:
In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria INPS ed alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica pari ad almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
Il lavoratore che perfezionerà il diritto entro il 31 dicembre 2021, potrà esercitarlo anche successivamente, ed il requisito stabilito (62 + 38) non sarà adeguato agli incrementi della speranza di vita.
Ai fini del raggiungimento della cosiddetta quota 100, i soggetti iscritti a due o più delle gestioni previdenziali coinvolte, che non siano già titolari di una pensione a carico di dette gestioni, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti in base a quanto disposto dall’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Dal giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (dal 2019 pari a 67 anni), la pensione ottenuta con quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite massimo di
5.000 euro lordi annui.
Gli iscritti alle gestioni pensionistiche coinvolte che hanno maturato quota 100 entro il 31 dicembre 2018, possono richiedere la pensione con decorrenza 1° aprile 2019; chi, invece, raggiungerà i requisiti dal 1° gennaio 2019, potrà ottenere la pensione dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
È prevista un’eccezione per quanto riguarda i dipendenti pubblici: infatti, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno maturato i requisiti entro il 29 gennaio 2019, possono accedere alla pensione con decorrenza 1° agosto 2019, mentre coloro che raggiungeranno i requisiti successivamente, potranno ottenere il trattamento pensionistico dopo sei mesi.
La domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso minimo di sei mesi.
Per quanto riguarda il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo le quali la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno stesso. Pertanto, chi raggiungerà quota 100 entro il 31 dicembre 2019 potrà accedere alla pensione con decorrenza 1° settembre 2019.
Ricordiamo che le disposizioni riguardanti quota 100 non possono essere applicate al personale militare delle forze armate (soggetto alla specifica disciplina recata dal
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165), al personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al
personale della Guardia di finanza.
OPZIONE DONNA
Il diritto al trattamento pensionistico anticipato, esercitando la cosiddetta opzione donna, viene riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 180, alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e 59 anni per le lavoratrici autonome.
Tale requisito non viene adeguato agli incrementi della speranza di vita. Al trattamento pensionistico ottenuto esercitando l’opzione donna si applicano le finestre pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.
PENSIONE ANTICIPATA
A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’accesso alla pensione anticipata viene consentito a fronte di una anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Viene introdotto il concetto di finestra, infatti il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti; ad esempio, un lavoratore che maturerà i requisiti previsti in data 12 febbraio 2019 potrà ottenere la pensione con decorrenza 1° giugno 2019.
Chi ha maturato il requisito tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 gennaio 2019 può accedere alla pensione con decorrenza 1° aprile 2019.
Anche in questo caso, il comparto della scuola fa eccezione e continua a seguire le consuete norme che prevedono la decorrenza obbligatoria coincidente con l’inizio
dell’anno scolastico o accademico.
RISCATTO DEI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE
Per il triennio 2019-2021, gli iscritti INPS privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che non siano titolari di pensione, hanno la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti il 29 gennaio 2019, compresi tra la data del primo contributo accreditato e quella del più recente, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione di qualunque tipo. Il periodo massimo riscattabile è pari a 5 anni, anche non continuativi.
Una eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa precedente il 1° gennaio 1996 determinerebbe l’annullamento del riscatto e la restituzione dell’onere versato.
Il versamento dell’onere può essere effettuato in unica soluzione ovvero in un massimo di 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi. La rateizzazione non potrà essere concessa nel caso in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione della pensione o per l’autorizzazione al versamento della contribuzione volontaria. Se nel corso del pagamento rateale, il soggetto interessato dovesse richiedere la pensione, sarà tenuto a saldare quanto ancora dovuto in unica soluzione.
L’onere del riscatto è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, con ripartizione in cinque quote annuali di pari importo.
RISCATTO DELLA LAUREA
Viene introdotta una formula di riscatto di laurea agevolato, da valutare con il sistema contributivo (quindi in relazione ad un periodo successivo al 31 dicembre 1995), consentito fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.
L’onere dei periodi da riscattare viene calcolato in modo analogo a quello utilizzato per gli inoccupati, ovvero moltiplicando l’aliquota IVS vigente (33%) per il reddito minimo soggetto a imposizione della gestione INPS artigiani e commercianti, per un costo annuo di circa 5.185 euro.
L’onere del riscatto è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, con ripartizione in cinque quote annuali di pari importo.
Nel caso di dipendenti privati, l’onere del riscatto (sia per quanto riguarda i periodi non coperti da contribuzione che per la laurea) può essere sostenuto dal datore di lavoro, il quale può destinare a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, l’onere versato sarà deducibile dal reddito diimpresa e da lavoro autonomo.
ABROGAZIONE DELL’INCREMENTO DELL’ETÀ PENSIONABILE PER I LAVORATORI PRECOCI
In riferimento ai cosiddetti lavoratori precoci, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, non troveranno applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita.
Viene introdotta, peraltro, una finestra di tre mesi tra la data di maturazione del requisito (41 anni di contributi) e la decorrenza del trattamento pensionistico.
FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI
A decorrere dal 29 gennaio 2019, i fondi di solidarietà bilaterali possono erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito, della durata massima di tre anni, ai
lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per la quota 100, ma soltanto in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con leorganizzazioni sindacali più rappresentative, nei quali sia stabilito il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di quelli che accedono a tale prestazione.
I fondi di solidarietà provvedono a loro carico, mediante la contribuzione a loro versata dai datori di lavoro.
Il datore di lavoro interessato ha l’obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionisticoe, ove sia previsto dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti.
Gli accordi devono essere depositati entro trenta giorni dalla sottoscrizione con le modalità individuate in attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 151.
ANTICIPO E DETASSAZIONE DEL TFS
Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell’indennità di fine servizio, i dipendenti pubblici cui viene liquidata la pensione con quota 100, conseguono il riconoscimento dell’indennità di fine servizio comunque denominata, al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso ordinari al sistema pensionistico, tenendo conto anche degli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.
Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’INPS, i soggetti interessati possono presentare richiesta di finanziamento (esente da imposta di registro e bollo) di una somma pari all’importo, nella misura massima di 30.000 euro, dell’indennità maturata, a banche o intermediari finanziari aderenti ad un apposito accordo quadro da stipulare tra il Ministro del Lavoro, il MEF, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Associazione bancaria italiana, sentito l’INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento (e dei relativi interessi), l’INPS tratterrà il relativo importo dall’indennità di fine servizio comunque denominata, fino a concorrenza dello stesso.
L’aliquota IRPEF sull’indennità di fine servizio viene ridotta di:
1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, in caso di cessazione anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019,
7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano sull’imponibile dell’indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.
APE SOCIALE
Viene prorogato l’istituto dell’APE Sociale fino al 31 dicembre 2019.
FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL TRASPORTO AEREO
L’addizionale comunale sui diritti di imbarco viene incrementata di tre euro a passeggero, e tale incremento viene destinato ad alimentare il fondo di solidarietà del trasporto aereo, fino al 31 dicembre 2018 nella misura del 100%, e per l’anno 2019 nella misura del 50%.
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