L’aumento delle sanzioni giuslavoristiche: le prime indicazioni operative

L’aumento delle sanzioni giuslavoristiche: le prime indicazioni operative

• Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 2 del 14 gennaio2019
• Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 7/E del 22 gennaio 2019
Nell’ambito delle misure volte a contrastare il lavoro sommerso e irregolare, nonché al fine di garantire maggior tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, la Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 445) ha stabilito l’aumento degli importi di alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
Sulla questione, sono recentemente intervenuti:
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ha fornito le prime indicazioni operative circa le maggiorazioni delle sanzioni amministrative (Circolare n. 2 del 14 gennaio 2019);
l’Agenzia delle Entrate, che ha istituito un nuovo codice tributo per il versamento, mediante F23, degli importi di tali maggiorazioni (Risoluzione n. 7/E del 22 gennaio 2019).
I CHIARIMENTI DELL’ISPETTORATO
Come anticipato in premessa, il comma 445, articolo 1, della Legge n. 145/2018 ha disposto, alla lettera d), l’aumento nella misura:
• del 20%, delle sanzioni connesse:
– all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (maxi sanzione per lavoro nero), con la sola esclusione del datore di lavoro domestico (art. 3, DL n. 12/2002 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002);
– all’esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale ovvero supporto alla ricollocazione professionale (art. 18, comma 1, D.Lgs n. 276/2003);
– al ricorso, da parte dell’utilizzatore, alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati dalla legge (art. 18, comma 2, D.Lgs n. 276/2003);
– alla richiesta di compensi al lavoratore per avviarlo a prestazioni lavorative oggetto di somministrazione (art. 18, comma 4, D.Lgs n. 276/2003) ovvero a seguito di prestazioni in somministrazione per un contratto diretto presso l’utilizzatore (art. 18, comma 4-bis, D.Lgs n. 276/2003);
– agli appalti ed ai distacchi non genuini (art. 18, comma 5-bis, D.Lgs n. 276/2003);
– alla mancata comunicazione preventiva di distacco transnazionale ed agli obblighi amministrativi a carico dell’impresa distaccante (art. 12, commi 1-3, D.Lgs n. 136/2016);
– al mancato rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell’orario settimanale medio, al riposo settimanale, alle ferie annuali ed al riposo giornaliero (art. 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs n. 66/2003);
• del 10%, di tutte le sanzioni previste dal D.Lgs n. 81/2008 in via amministrativa o penale (in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
• del 20%, di tutte le altre sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministero del Lavoro.
Fermo restando che, in relazione all’ultimo punto, si attendono indicazioni da parte del Ministero del Lavoro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ricorda che le maggiorazioni previste dalla norma sono raddoppiate, ai sensi di quanto indicato alla successiva lett. e) del comma 445 se, nei tre anni precedenti il momento della comminazione della sanzione, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti contestati. Pertanto, la recidività del datore di lavoro nel commettere illeciti legati alle fattispecie sopra indicate comporta il raddoppio delle maggiorazioni delle sanzioni. Chiarimento importante viene altresì fornito in relazione alla decorrenza delle maggiorazioni previste dalla Legge di Bilancio.
Richiamando il principio del “tempus regit actum”, l’Ispettorato precisa che le maggiorazioni trovano applicazione in relazione alle condotte che si sono realizzate a partire dal 2019, tenendo presente che “la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa”.
Conseguentemente, una condotta illecita iniziata nel corso del 2018 e continuata nell’anno 2019, che sia stata rilevata nel 2019, sarà soggetta agli importi sanzionatori maggiorati. L’Ispettorato precisa poi che le maggiorazioni delle sanzioni sono applicabili a prescindere dall’organo di vigilanza che dovesse irrogare la sanzione stessa.
LE ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO
Facendo seguito alle richieste dell’INL, l’Agenzia delle Entrate in data 22 gennaio 2019 ha emanato la Risoluzione n. 7/E, con la quale ha comunicato l’istituzione del nuovo codice tributo
• “VAET”, avente il significato di “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30
dicembre 2018, n. 145”, mediante il quale i soggetti interessati potranno versare, tramite Modello F23, le sole maggiorazioni delle sanzioni sopra richiamate, mentre per quanto riguarda il versamento del normale importo delle sanzioni nulla viene modificato. L’Agenzia precisa inoltre che, nella compilazione del Modello F23:
• nel campo 6 “codice ufficio o ente” dovrà essere indicato il codice “VXX”, dove “XX” è pari alla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio territorialmente competente (“VTN” indicherà la provincia di Trento, ecc.),
• nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento” sono invece indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento;
• nel campo 11 “codice tributo” è infine indicato il codice tributo “VAET”.
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